Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attività sperimentali.