Art. 12
(Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)
1. Per le superfici vitate realizzate in difformità alla presente legge l'Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore è, altresì, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 11.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l'Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.