Art. 14
(Chiusura della votazione elettronica e operazioni preliminari allo scrutinio)
1. Alle ore venti il presidente dichiara chiusa la votazione, blocca la modalità di voto e compie le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio, accertando il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e verificando che lo stesso corrisponda al numero dei votanti riportato dalle macchine di voto.