Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.