Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 41

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.

(1)

1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

(2)

2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 16/2008

Comma 1 ter aggiunto da art. 133, comma 1, L. R. 17/2010