Art. 31
(Piano aziendale di risanamento acustico)
1. Le imprese esercenti attivitą produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attivitą svolta superino quelli stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del
regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.