Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.
TITOLO I
 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Capo I
 
Art. 2
 (Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 11;
h) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 3
 (Competenze delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 180, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 5
 (Competenze dell'ARPA)
2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.
3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.
4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.
6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 27, L. R. 24/2009
Art. 6
 (Disposizioni attuative)
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
Capo II
 Pianificazione regionale della gestione della qualità dell'aria
Art. 9
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 1/2012
Capo III
 Piano di azione comunale
Art. 13
 (Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.
2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.
6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
Note:
1 Comma 6 bis aggiunto da art. 181, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO II
 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Capo I
 Principi e disciplina generale
Art. 18
 (Competenze della Regione)
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.
Art. 20
 (Competenze dei Comuni)
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.
4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.
6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 35, L. R. 22/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 24, L. R. 14/2012
Capo II
 Piano comunale di classificazione acustica
Art. 23
 (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 10/2023
Capo IV
 Requisiti acustici
Art. 28
 (Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
Capo V
 Piani di risanamento
Art. 30
 (Piano comunale di risanamento acustico)
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni finanziarie
Art. 37
 (Contributi per l'isolamento acustico degli edifici)
2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario>>.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 11/2011
Art. 38
 (Copertura)
1. All'onere complessivo di 800.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
2. All'onere complessivo di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 - 300.000 euro per l'anno 2008; capitolo 1455 - 300.000 euro per l'anno 2008.
3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Capo II
 Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie
Art. 39
 (Poteri sostitutivi)
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.