﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 18 giugno 2007

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>La presente legge ha come finalità:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>Ai fini della presente legge il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Definizioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Ai fini della presente legge si intende per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>piano di illuminazione: il piano redatto dalle Amministrazioni comunali per la disciplina delle nuove installazioni e per le modalità e i tempi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 11;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio astronomico la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Compiti della Regione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>La Regione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e delle Province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Compiti delle Province)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Le Province:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i Comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'articolo 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attenersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i Comuni interessati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all'articolo 11.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Compiti dei Comuni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>I Comuni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>si dotano di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all'articolo 8, comma 1; tali piani, in conformità agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>provvedono, entro otto anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo medesimo.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 20/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Progetto illuminotecnico)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore. Il progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e 11, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei di seguito riportati:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quelli specificati all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>quelli relativi a impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 watt;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni in materia di osservatori astronomici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato A con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>Gli osservatori astronomici:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>collaborano con gli enti territoriali competenti quali consulenti privilegiati per l'adeguamento delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>segnalano agli enti territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>collaborano con gli enti territoriali competenti per una migliore e puntuale applicazione della presente legge partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della stessa.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai Comuni interessati copia della documentazione cartografica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>La Giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre, con un rendimento di almeno il 55 per cento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione e una temperatura di colore massima pari a 4000 K;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.</p><p><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(13)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i lampioni provvisti di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza, oppure quelli provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24, oppure che ne prevedano lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento.</p><p><span style="">(17)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>È concessa deroga per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro quarantacinque giorni dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>f bis) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f ter) </span>gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;"> f quater) </span>gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(8)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i progetti già approvati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i progetti in fase di esecuzione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli impianti già realizzati.</p><p><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero, se il fattore di utilizzazione riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare sia inferiore al valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.<p><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere inoltre impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo e l'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima.<p><span style="">(16)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali schermi o alette paraluce, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span>Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalla CEN/TR 13201-1, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.</p><p><span style="">(4)</span><span style="">(11)</span><span style="">(12)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 10, comma 2, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 1 da  art. 61, comma 7, L. R. 19/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera f ter) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 17, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera b) del comma 12 da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 183, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 183, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 183, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Lettera f bis) del comma 4 abrogata da art. 183, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 183, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 183, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 183, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Parole sostituite alla lettera c) del comma 12 da art. 183, comma 1, lettera h), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Lettera f quater) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 14/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 14/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 4, comma 5, L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contributi regionali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis.</span> Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, individuati all'articolo 7, allegato A, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazione ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 ter. </span>L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007, è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento degli impianti.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 63, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 18, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'articolo 8 devono essere mantenuti spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformità all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 7, L. R. 19/2009</p></p><a name="art11"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 11</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Verifiche e controlli)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010</p></p><a name="art13"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 13</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 19/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 57/1988.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200, denominata &lt;&lt;Disinquinamento luminoso&gt;&gt;, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2271 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione &lt;&lt;Contributi a Comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione&gt;&gt; e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2272 (2.1.230.3.08.15) con la denominazione &lt;&lt;Contributi a soggetti pubblici per l'adeguamento degli impianti esistenti, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze&gt;&gt; e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 100.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.</p></p></body></html>