Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
Art. 5
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni:
a) si dotano di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all'articolo 8, comma 1; tali piani, in conformità agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;
b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
e) provvedono, entro otto anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;
f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
h) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo medesimo.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2008
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2008
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 1 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 20/2015
Art. 6
 (Progetto illuminotecnico)
1.Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore. Il progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e 11, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.
Art. 7
 (Disposizioni in materia di osservatori astronomici)
3.La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai Comuni interessati copia della documentazione cartografica.
5.Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.
6.La Giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
Art. 8
 (Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna)
3.Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo.
4. È concessa deroga per:
a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto;
b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro quarantacinque giorni dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventitré nel periodo di ora solare e entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale;
c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;
d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;
f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.
f bis)   ( ABROGATA )
f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonché il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.
f quater) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).
5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.
8.Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.
9.È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
10.Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali schermi o alette paraluce, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.
11.Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:
a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;
b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;
c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalla CEN/TR 13201-1, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;
d) massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.
Note:
1 Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 10, comma 2, L. R. 16/2008
2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 7, L. R. 19/2009
3 Lettera f ter) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 17, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 12 da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 183, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
6 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 183, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
7 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 183, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
8 Lettera f bis) del comma 4 abrogata da art. 183, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 183, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
10 Parole sostituite al comma 6 da art. 183, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
11 Lettera b) del comma 12 sostituita da art. 183, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 12 da art. 183, comma 1, lettera h), L. R. 26/2012
13 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2014
14 Lettera f quater) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 14/2023
16 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 14/2023
Art. 9
 (Contributi regionali)
1.L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.
2.L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.
3.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 63, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 18, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
Art. 10
1.Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'articolo 8 devono essere mantenuti spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce.
2.Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformità all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente competente.
3.Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
4.I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.
5.I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008
2 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 61, comma 7, L. R. 19/2009
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 3, L. R. 16/2008
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 19/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 57/1988.
Art. 14
 (Norme finanziarie)
1.Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200, denominata <<Disinquinamento luminoso>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2271 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione <<Contributi a Comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
2.Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2272 (2.1.230.3.08.15) con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici per l'adeguamento degli impianti esistenti, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
3.Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 100.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.