Art. 9
(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La struttura regionale competente in materia faunistica può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La struttura regionale competente in materia faunistica può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 7/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 7/2013