Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 12

(Benefici e riconoscimenti)

1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.

3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.