Legge regionale 23 maggio 2007 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;

b) garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;

c) promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;

d) promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;

e) promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;

f) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;

g) favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;

h) promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multietnica;

i) promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;

j) promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;

k) sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.

2. L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

Art. 3

(Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

a) predispone il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

b) cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;

c) cura la gestione della banca dati;

d) disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;

e) effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;

f) svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;

g) sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;

h) sostiene i progetti di formazione dei volontari;

i) promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

Art. 4

(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.

2. Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:

a) consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;

b) propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;

c) di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

(1)

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;

b) dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;

c) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;

d)

( ABROGATA )

e) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;

f) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

4. Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

5. La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

5 bis. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.

(8)

6. La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014

Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014

Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014

TITOLO II

REQUISITI, BENEFICI E RISORSE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

CAPO I

SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 5

(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, muniti di idoneità fisica, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo. 2. Si applicano le cause d'esclusione e di impedimento di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 77/2002. 3. I soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, sono destinatari di attività di informazione e di sensibilizzazione sui temi e sui valori inerenti il servizio civile volontario, con modalità e strumenti adeguati.

Art. 6

(Ambiti di attività del servizio civile regionale)

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale volontario riguarda le attività previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), e in particolare i seguenti ambiti:

a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;

b) educazione e promozione culturale;

c) educazione alla pratica sportiva;

d) protezione civile;

e) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;

f) tutela, salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

g) politiche della pace e dei diritti umani, anche tramite la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 9 della legge 64/2001;

h) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Art. 7

(Benefici)

1. A coloro che prestano servizio civile regionale compete:

a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;

b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;

c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attività di servizio civile.

Art. 8

(Riconoscimenti)

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle istituzioni scolastiche e delle università degli studi regionali dei crediti formativi derivanti dalla tipologia di servizio espletato e dalle attività formative svolte.

2. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, stipula apposite convenzioni con gli enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile svolto.

Art. 9

(Fondo per il servizio civile regionale)

1. È istituito il fondo per il servizio civile regionale nel quale confluiscono:

a) la quota di risorse del fondo nazionale per il servizio civile attribuita alla Regione per lo svolgimento di funzioni in materia di servizio civile;

b) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a favore del fondo;

c) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;

d) le donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere vincolate da parte del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

CAPO II

SERVIZIO CIVILE SOLIDALE

Art. 10

(Requisiti soggettivi)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile solidale presso le organizzazioni e gli enti iscritti nell'albo regionale degli enti di servizio civile, senza alcuna distinzione di sesso, i residenti in Friuli Venezia Giulia che siano:

a) giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette anni;

b)

( ABROGATA )

(1)

2. Si applicano le cause d'impedimento e di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2.

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 67, lettera a), L. R. 27/2014

Art. 11

(Ambiti di attività del servizio civile solidale)

1. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), riguarda i seguenti ambiti di attività:

a) educazione e promozione culturale;

b) educazione alla pratica sportiva;

c) difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale;

d) tutela e salvaguardia e fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

e) politiche della pace e dei diritti umani.

2. Lo svolgimento del servizio civile solidale da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), riguarda le attività di cui all'articolo 6.

Art. 12

(Benefici e riconoscimenti)

1. A coloro che svolgono servizio civile solidale sono garantiti i benefici economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), nonché i riconoscimenti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non può essere superiore a quello stabilito a livello nazionale.

3. L'assegno per il servizio civile solidale svolto dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è commisurato proporzionalmente a quello nazionale, ai moduli d'impegno e al tempo di servizio e non può essere superiore ai due terzi di quello previsto al comma 2.

Art. 13

(Fondo regionale per il servizio civile solidale)

1. È costituito il fondo regionale per il servizio civile solidale nel quale confluiscono le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione e da altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO III

PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

Art. 14

(Enti di servizio civile)

1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009

Art. 15

(Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti)

1. I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.

2. I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.

Art. 16

(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)

1. È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.

2. La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

Art. 17

(Programmazione)

1. La Regione predispone ogni tre anni un documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale, nel quale sono determinati:

a) le modalità di attuazione del servizio civile regionale;

b) le modalità di selezione dei volontari;

c) i criteri di priorità per la scelta dei progetti;

d) le attività formative dei volontari e dei responsabili del servizio civile volontario.

Art. 18

(Albo regionale degli enti di servizio civile)

(1)

1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.

2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 64/2001, che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 19

(Banca dati dei progetti di servizio civile)

1. La Regione attiva e aggiorna la banca dati dei progetti di servizio civile, presentati dagli enti iscritti nell'albo regionale.

2. La banca dati fornisce indicazioni per la definizione e il miglioramento dell'attività di programmazione del servizio civile, del monitoraggio e della valutazione dei progetti; in particolare rende accessibili al pubblico i contenuti dei progetti di servizio civile e l'elenco degli enti iscritti all'albo regionale.

Art. 20

(Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)

1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.

2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.

3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.

3 bis. Per le attività previste dal presente articolo, nonché per ogni altra attività a supporto dell'attuazione della presente legge, la Regione è autorizzata a finanziare uno specifico progetto di promozione e sviluppo del servizio civile regionale e solidale presentato da uno o più enti con sede nel territorio regionale, anche in partenariato tra loro, iscritti nella prima classe dell'Albo nazionale degli enti di servizio civile di cui alla legge 64/2001 e al decreto legislativo 77/2002.

(1)

3 ter. Le modalità per la presentazione e selezione del progetto di cui al comma 3 bis sono stabilite nell'ambito del documento di programmazione di cui all'articolo 17.

(2)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014

Art. 21

(Rilascio di certificazioni)

1. Con regolamento sono stabilite, in conformità con la normativa statale e regionale in materia, le modalità per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.

2. Al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 20 ai partecipanti è rilasciata una certificazione di partecipazione.

Art. 22

(Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)

1. I responsabili del servizio civile ai quali è stata rilasciata la certificazione di cui all'articolo 21, comma 2, sono iscritti nell'elenco dei responsabili del servizio civile regionale e solidale.

2. La Regione cura la tenuta dell'elenco regionale dei responsabili del servizio civile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 213.304,61 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4991 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 -Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi statali>> e con lo stanziamento di 213.304,61 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 213.304,61 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2007, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 15/REF del 14 febbraio 2007, dall'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5008 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui autorizzazione di spesa è corrispondentemente ridotta di pari importo per l'anno 2007.

(1)

4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito - per memoria - il capitolo 4992 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile regionale - fondi regionali>>.

5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4993 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio n. 198 - Politiche della pace, solidarietà e associazionismo - spese correnti - con la denominazione <<Fondo per il servizio civile solidale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2007.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 44 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2007.

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 35, L. R. 22/2007