Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2020

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.
TITOLO IV
 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE
Art. 20
 (Formazione e aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile regionale e solidale)
1. La Regione attiva e sostiene, in collaborazione con la struttura statale competente, la formazione e l'aggiornamento dei volontari e dei responsabili del servizio civile, sulla base di percorsi formativi definiti nell'ambito delle linee di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale che contengano elementi di cittadinanza attiva e di animazione dei territori e delle comunità.
2. L'attuazione dei percorsi formativi per i responsabili del servizio civile è realizzata dalla Regione secondo le modalità previste dalle normative nazionali.
3. La Regione promuove, almeno una volta all'anno, una giornata d'incontro tra i giovani volontari per l'approfondimento di argomenti inerenti il servizio civile, lo scambio di esperienze e idee, e l'elaborazione di proposte di miglioramento del servizio stesso.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 67, lettera b), L. R. 27/2014