1.
A coloro che prestano servizio civile regionale compete:
a) un assegno per il servizio civile svolto, nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 77/2002 e nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, da determinarsi su base annuale in relazione alle risorse disponibili;
b) la garanzia assicurativa obbligatoria per la copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilitą civile, relativamente ai danni subiti dai volontari, ai danni causati all'ente e a terzi nell'espletamento del servizio;
c) l'erogazione, a cura delle strutture del Servizio sanitario regionale, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie propedeutiche all'espletamento delle attivitą di servizio civile.