Art. 21
(Rilascio di certificazioni)
1. Con regolamento sono stabilite, in conformitā con la normativa statale e regionale in materia, le modalitā per il rilascio ai volontari della attestazione di partecipazione ai progetti di servizio civile.
2. Al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 20 ai partecipanti č rilasciata una certificazione di partecipazione.