Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attivitā agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3 Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019