Art. 83
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all'
articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3 Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016