Art. 47
(Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalitā la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al
regio decreto 3267/1923, ogni attivitā comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso č autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalitā di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilitā dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.