Art. 33
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del
decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla
direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014