Art. 16
1. Ai sensi dell'
articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della
direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF approvati.
3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6 Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014