Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.
Art. 63
 (Norme finali e transitorie)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
Note:
1 Il comma 3 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
2 Il comma 7 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
3 Il comma 8 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
4 Il comma 9 del presente articolo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge regionale 5/2007 sul B.U.R.
5 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 12/2008
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 12/2008
7 Comma 9 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 16/2008 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, L.R. 24/2005.
8 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015
9 Comma 6 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 21/2015