Art. 4
(Efficacia della gestione delle funzioni conferite)
1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l'efficace esercizio delle funzioni conferite.