Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 56, comma 4, L. R. 23/2007
2 Integrata la disciplina della legge da art. 68, comma 1, L. R. 23/2007
3 Articolo 67 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 25/2007
4 Capo III del Titolo II abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Titolo I
 Principi generali
Capo I
 Principi e disposizioni generali
Art. 6
 (Riordino legislativo)
1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
d) impianti a fune;
e) piste da sci;
f) energia;
g) viabilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);
h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
i) orientamento al lavoro;
j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n)   ( ABROGATA )
o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.
Note:
1 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
Titolo II
 Riordino di funzioni
Capo I
 Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 7
 (Funzioni dei Comuni)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);
b) vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari);
c) vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);
d) certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina).
Art. 8
 (Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali protette del Friuli Venezia Giulia.
Art. 9
Note:
1 Lettera h bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 53, L. R. 17/2008
2 Lettera h bis) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 4/2009
3 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
4 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Lettera h) del comma 2 abrogata da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
10 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 10
 (Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l'erogazione del contributo all'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.
Art. 12
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale), come sostituito dall'articolo 32, comma 1, della presente legge;
b) contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell'articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
c) spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 35/1993, come modificato dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della presente legge, dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall'articolo 39, comma 1, della presente legge, e dell'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;
e) interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;
f) concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della presente legge;
g) contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, lettera c), e dall'articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;
h) contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000;
i)   ( ABROGATA )
j) contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2 Lettera i) del comma 2 abrogata da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 14/2011
Capo II
 Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia
Art. 13
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 16/2007
Art. 15
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 28, L. R. 24/2009 nel testo modificato da art. 2, comma 35, L. R. 18/2011
Art. 18
 (Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell'1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell'1 gennaio 2007.
Art. 19
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 16/2007
Capo III
 Riordino delle funzioni in materia di energia
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 35, L. R. 1/2007
2 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
Capo IV
 Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 23
 (Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
3. Fino all'adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all'articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 4, L. R. 23/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 5, L. R. 23/2007
Art. 24
 (Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)
1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.
Capo V
 Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili
Capo VI
 Soppressione di procedimenti regionali
Art. 28
 (Procedimenti soppressi)
2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.
Titolo III
 Modifiche alla legislazione regionale di settore
Capo I
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 4/2010 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 7, c. 1, lett. d) della medesima L.R. 4/2010.
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 57 quinquies, lettera c), L. R. 1/2004 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6, comma 57 ter, L.R. 1/2004. L'abrogazione differita già disposta con l'art. 9 della L.R. 4/2010 rimane priva di effetti a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 medesimo ad opera dell'art. 6, comma 57 qtr, lett. c), L.R. 4/2010, come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 . L'abrogazione differita già disposta dall'art. 6, c. 57 quinquies, L.R. 1/2004, rimane priva di effetto a seguito dell'abrogazione del c. 57 quinquies medesimo ad opera dell'art. 43, c. 1, lett. g), L.R. 28/2017.
Art. 30
1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:
d)
l'articolo 8, come da ultimo modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:a)pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;b)fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;

e)   ( ABROGATA )
Note:
1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 9/2007 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 65/1976.
2 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, lettera hh), L. R. 9/2007 . Le modifiche apportate continuano tuttavia a trovare applicazione, per la parte concernente gli artt. 3 e 5 e il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 65/1976, sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007; per la parte concernente i commi 2 e 3 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore del regolamento forestale di cui all'art. 95, L.R. 9/2007.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera j), L. R. 6/2010
Art. 34
1. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 5, come sostituito dall'articolo 75, comma 5, della legge regionale 42/1996, le parole <<dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane>>
c) al comma 1 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 75, comma 6, della legge regionale 42/1996, le parole <<Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane>>;
e) al comma 5 dell'articolo 6 le parole <<L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ente emittente>>;
f) al comma 5 bis dell'articolo 6, come aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 39/1992, le parole <<al competente Ispettorato ripartimentale>> sono soppresse.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 38
1. Alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 20, comma 8, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:
<<4.Per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all'articolo 7, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono inoltre autorizzate a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

Art. 39
1. Al comma 1 dell'articolo 17 (Liquidazione di contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976) della legge regionale 42/1995, le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017
Art. 44
1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell'articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b) al comma 3 dell'articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c) al comma l dell'articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d) al comma 2 dell'articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>;
f) al comma 4 dell'articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell'agricoltura>> sono soppresse;
j)   ( ABROGATA )
k) al comma 1 dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
l) al comma 3 dell'articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
Note:
1 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 43, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017
Art. 46
1. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 1 le parole <<la Regione può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<alla Direzione regionale dell'agricoltura e>> sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2006, le parole <<L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale dell'agricoltura, è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate>>.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 25/2007
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 25/2007
3 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, lettera e), L. R. 22/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 50
1.
L'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento)
1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l'impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.>>.

Art. 52
1. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), le parole <<dell'esercizio 2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli esercizi 2005 e 2006>>.
Capo II
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di ambiente ed edilizia
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ff), L. R. 34/2017
Capo III
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Capo IV
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Capo V
 Modifiche alla legislazione regionale in materia di cultura, sport e politiche giovanili
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera x), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Titolo IV
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 67
 (Procedimenti in corso)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 68, L. R. 1/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 68, L. R. 1/2007
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 55, L. R. 17/2008
4 Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 4/2009
Art. 67 bis
1. Il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall'articolo 68, comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 25/2007
Art. 68
 (Abrogazioni)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)   ( ABROGATA )
b) articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di agricoltura e foreste);
c) articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);
d) legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);
f) articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale);
g) legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
j) articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica);
l) legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia teatrale);
p) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura);
q) comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);
r) legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente <<Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura>>);
s) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente <<Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura>> - Rideterminazione dell'Unità Lavorativa Uomo - ULU);
t)   ( ABROGATA )
y) articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
z) legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante <<Norme integrative in materia di diritto allo studio>> ed all'articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di diritto allo studio), a eccezione dell'articolo 4;
aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti);
ff) articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
gg) articolo 18 e comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);
ii) articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
jj) commi 4, 5 e 6 dell'articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
uu) commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza);
ww) commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
ww bis) l'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>);
yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);
bbb) comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
eee) lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
hhh) comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);
jjj) articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);
kkk) commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
ooo) comma 3 dell'articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 22/2007 , con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 25/2007
Art. 69
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>>.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.
4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
UPBCapitolo / limiteTitolo / coperturaanno 2007anno 2008
3.3.340.2.1032427Titolo II / ricorso al mercato finanziario900.000,00900.000,00
3.3.340.2.1032428Titolo II / ricorso al mercato finanziario900.000,00900.000,00
11.6.330.2.32843Titolo II / fondi regionali325.500,00325.500,00
11.6.330.1.9503105Titolo I / fondi regionali95.790,0095.790,00
11.6.330.1.9503106Titolo I / fondi regionali334.800,00334.800,00
11.6.330.2.1333120Titolo II / ricorso al mercato finanziario400.000,00400.000,00
11.6.330.1.9503156Titolo I / fondi regionali147.400,00147.400,00
5.4.350.1.2023908Titolo I / fondi regionali93.000,0093.000,00
5.4.350.2.2113938Titolo II / ricorso al mercato finanziario232.500,000,00
5.5.350.2.2174017Titolo II / ricorso al mercato finanziario2.641.200,002.641.200,00
11.6.330.1.4124274Titolo I / fondi regionali46.500,0046.500,00
8.1.300.1.2655029Titolo I / fondi regionali2.008.000,002.008.000,00
8.3.370.1.7895300Titolo I / fondi regionali130.000,00130.000,00
8.3.300.1.2915346Titolo I / fondi regionali720.000,00720.000,00
8.3.300.1.2915440Titolo I / fondi regionali1.000.000,001.000.000,00
8.4.300.1.3105545Titolo I / fondi regionali400.000,00400.000,00
8.7.300.2.3276039Titolo II / fondi regionali450.000,00450.000,00
8.7.300.1.3216040Titolo I / fondi regionali500.000,00500.000,00
8.7.300.2.3276042Titolo II / ricorso al mercato finanziario150.000,00150.000,00
8.7.300.1.3216100Titolo I / fondi regionali135.000,00135.000,00
8.7.300.2.3276113Titolo II / fondi regionali300.000,00200.000,00
8.7.300.1.3216166Titolo I / fondi regionali180.000,00180.000,00
8.6.300.1.13566168Titolo I / fondi regionali651.000,00651.000,00
11.1.330.2.3526298Titolo II / fondi regionali500.000,00500.000,00
11.2.330.2.3636310Titolo II / fondi regionali1.000.000,001.000.000,00
11.5.330.1.3756806Titolo I / fondi regionali500.000,00500.000,00
11.5.330.1.3756807Titolo I / fondi regionali60.000,0060.000,00
11.5.330.1.3676810Titolo I / fondi regionali65.000,0065.000,00
11.3.330.1.3716871Titolo I / fondi regionali50.000,0050.000,00
11.5.330.2.4426994Titolo II / fondi regionali170.000,00170.000,00
11.8.330.2.5141094/1Titolo II / fondi regionali250.000,00250.000,00
11.1.330.2.3526293/1Titolo II / fondi regionali0,00250.000,00


5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale <<1.1.158.2.10.24>> è sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall'articolo 52 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2006>>.
10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2006.
11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.2006
11.8.330.2.5141094/limite 1- 250.000,00
11.1.330.2.3506296/limite 2- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.