Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.
Capo V
 Norme finanziarie e finali
Art. 31
 (Trattamento dei dati personali)
1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.
Art. 32
 (Abrogazioni, norme transitorie e finali)
2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.
5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 37, comma 9, L. R. 27/2007
4 Comma 3 ter sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 9/2008
5 Comma 3 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010