Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 17
1.
L'articolo 13 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici)
1.È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La Conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La Conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la Conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.
3.Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.
4.Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
5.Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
6.Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall'Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.>>.