Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 14
1.La lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è sostituita dalla seguente:
<<h)partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;>>.