Art. 30
(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonché di società partecipate dalla Regione.
2.Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.
3.Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con risorse di parte sociale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2007
2 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 18/2011
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 9, L. R. 27/2012