Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.
Art. 21
1.Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
2.Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<convenzione>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
3.Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
4.Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
5.Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
6.La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a)un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;>>.

7.Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<psico-pedagogico>> sono inserite le seguenti: <<con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale>>.
9.Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: <<privati>> è inserito il seguente segno di interpunzione: <<,>>.
13.La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:
<<c)il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);>>.

18.Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
2 Comma 17 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
3 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.