1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'
articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessitą di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.