Legge regionale 07 luglio 2006, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2022

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Art. 13
1.La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
2.Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
5.Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, c. 7, LR 22/2021, come disposto dall'art. 44, c. 8 della medesima LR 22/2021.