Art. 58
(Interventi di sostegno economico)
1. Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse, i Comuni erogano contributi economici straordinari in relazione a temporanee situazioni di emergenza individuale o familiare, ovvero attuano interventi continuativi, limitatamente al permanere dello stato di bisogno.
2. I Comuni, in alternativa agli interventi di cui al comma 1, possono concedere prestiti sull'onore a tasso agevolato, secondo piani di restituzione concordati, tramite apposite convenzioni con istituti di credito.
3. Per la realizzazione della misura di cui al comma 2, la Regione promuove l'adesione degli istituti di credito e definisce apposite linee guida.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 12/2015
Art. 59
( ABROGATO )
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 22/2007
2 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 9/2008
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 2, L. R. 9/2008