Art. 57
(Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)
1. L'assistenza sociosanitaria integrata č erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
2. Per la definizione delle modalitā tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.