Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Art. 4
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 51, L. R. 24/2009
2 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 52, L. R. 24/2009
3 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 53, L. R. 24/2009
4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 54, L. R. 24/2009
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 55, L. R. 24/2009
6 Articolo sostituito da art. 9, comma 5, L. R. 12/2010
7 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (in B.U.R. n. 10 dd. 9 marzo 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella versione derivante dalle modifiche apportate dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, L.R. 24/2009.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.