Art. 3
(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)
1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l'integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.