Legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 86, L. R. 30/2007
Capo I
 Disposizioni di carattere generale
Art. 1
 (Finalità)
2. I servizi di sviluppo agricolo e rurale costituiscono l'insieme delle attività e dei soggetti che concorrono all'acquisizione e alla diffusione delle conoscenze per lo sviluppo integrato delle aree rurali e si articolano in attività di ricerca e sviluppo e in attività volte a fornire servizi per la promozione delle conoscenze alle imprese agricole.
3. La ricerca e sviluppo consiste nelle attività volte a favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche per l'innovazione del comparto agricolo e agroalimentare.
4. I servizi per la promozione delle conoscenze consistono nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza specialistica e settoriale rivolta alla generalità degli operatori agricoli e sono finalizzati all'introduzione delle innovazioni tecnologiche e alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa dell'azienda, nonché alla diffusione e applicazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria.
Art. 2
 (Programmazione del Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. La Regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale, fondando la propria azione sulla programmazione delle attività mediante il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR) che, in armonia con il Piano strategico regionale, esplicita le attività di ricerca, sviluppo e servizi per la promozione delle conoscenze da attivare nel periodo di riferimento.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 22, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 22, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 3
 (SISSAR)
4.L'ERSA cura il monitoraggio delle attività del SISSAR realizzate nel corso dell'esercizio ai fini della predisposizione degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 2, comma 3.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Capo II
 Ricerca e sviluppo
Art. 4
 (Attività di ricerca e sviluppo)
3. La comprovata qualificazione dei soggetti privati nel settore della ricerca e della sperimentazione di cui al comma 2, lettera b), è accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilità di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalità adeguate, nonché delle finalità istituzionali e dell'organizzazione aziendale; per le persone fisiche, delle precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione.
4. I risultati delle attività finanziate sono resi disponibili per tutte le imprese secondo criteri non discriminatori e senza ulteriori oneri per la Regione che può utilizzarli per finalità interne.
5. Al finanziamento degli interventi previsti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2007, con lo stanziamento individuato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 sexies della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), come inserito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26/2005, in sede di riparto dei fondi annualmente iscritti sul <<Fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico>> di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) sexies, della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005.
Art. 5
 (Spese ammissibili)
2.Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.
3.Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.
4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 47, L. R. 12/2009
Capo III
 Servizi per la promozione delle conoscenze
Art. 10
 (Nozione)
1. I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:
a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all'orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) consulenza per l'attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualità, nonché per l'introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;
e) tutoraggio inteso quale supporto all'imprenditore agricolo mediante l'affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all'introduzione nell'impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;
f) sostituzione dell'imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternità, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;
f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonché sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali;
g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attività di cui al presente articolo;
g bis) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
g ter) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 22, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 128, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 128, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Parole soppresse alla lettera g ter) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
Art. 11
1. Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1:
b) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera a), L. R. 17/2008
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 12
3.Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il soggetto erogatore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell'IVA qualora il soggetto erogatore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera b), L. R. 17/2008
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 57, lettera c), L. R. 17/2008
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 22, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 13
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera d), L. R. 17/2008
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera e), L. R. 17/2008
7 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 57, lettera f), L. R. 17/2008
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
9 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
10 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
11 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
12 Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
13 Parole soppresse al comma 3 da art. 107, comma 1, L. R. 26/2012
14 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 103, L. R. 27/2014
15 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera i), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera g), L. R. 17/2008
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
4 Articolo abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 12/2009
Art. 15
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 57, lettera h), L. R. 17/2008
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera j), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera k), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera l), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera m), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 128, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 128, lettera d), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18 Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023
20 Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera f), L. R. 10/2023
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
Capo IV
 Disposizioni finali e finanziarie
Art. 21
 (Norme finanziarie)
1. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, nell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2006, il capitolo 4008 (2.1.158.2.10.10) alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamento all'Ersa per l'attività di ricerca in agricoltura>>.
2. Nell'ambito del disposto di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.830.000 euro, suddivisa in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 4007 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 219 - Credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo, con la denominazione <<Finanziamenti per la promozione delle conoscenze in agricoltura>> e con lo stanziamento complessivo di 3.830.000 euro, suddiviso in ragione di 1.915.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 16, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.