Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 56, L. R. 12/2009

Articolo 28 bis aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011

Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 10, comma 39, L. R. 14/2012

Si veda quanto disposto dall'art. 10, commi da 13 a 17 L.R. 6/2013.

Titolo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Capo I

Principi fondamentali

Art. 1

(Unità e policentrismo regionale)

1. Con la presente legge la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unita e policentrica, detta i principi e le norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali.

2. Nel Friuli Venezia Giulia il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondamentale per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle singole comunità locali e dell'intera comunità regionale.

3. La Regione, le Province e i Comuni perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, valorizzando la solidarietà e il policentrismo in un contesto istituzionale, rispettando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Art. 2

(Pluralismo istituzionale)

1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.

2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.

3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.

Art. 3

(Vocazione internazionale)

1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.

2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.

3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.

4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.

5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.

Art. 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.

3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunità tra donne e uomini anche nell'accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.

4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l'integrazione sociale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parità con i cittadini italiani nell'esercizio di diritti e doveri e nell'accesso ai servizi.

TITOLO II

SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI

Capo I

Regione, Province e Comuni

Art. 5

(Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza)

(1)

1. Nella regione Friuli Venezia Giulia, le funzioni amministrative sono conferite a Comuni e Province secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini interessati.

2. I Comuni, le Province e la Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, favoriscono gli istituti della concertazione e l'attribuzione delle funzioni alle formazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009

Art. 6

(Obiettivi strategici nell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della disciplina del conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio dell'integrazione tra politiche sociali, territoriali ed economiche.

2. I Comuni, le Province e la Regione esercitano le funzioni amministrative perseguendo l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale partecipato, per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini secondo i principi di partecipazione, di semplificazione, di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. I Comuni, le Province e la Regione, negli strumenti di programmazione e di progettazione, valorizzano i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali, tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.

4. La Regione esercita funzioni di alta programmazione secondo le modalità previste dalla legge, al fine di perseguire lo sviluppo omogeneo dell'intera comunità regionale.

Art. 7

(Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)

(1)(2)

1. La Regione promuove, sostiene, tutela e valorizza, con le modalità previste ai capi V e VI, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli Comuni e il ruolo di gestione del territorio che gli stessi svolgono nell'interesse della comunità regionale. Favorisce a tal fine, in particolare, l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata dei servizi territoriali. Per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 68, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 47, L. R. 12/2009

Art. 8

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

(1)

1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.

3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.

4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.

6. La Regione, in armonia con il quadro del sistema istituzionale previsto dalla presente legge, conferisce funzioni amministrative agli enti locali con leggi di settore che definiscono:

a) le funzioni da trasferire, ispirate a criteri di completezza, omogeneità e unicità;

b) gli enti destinatari delle funzioni;

c) i beni e le risorse finanziarie;

d) le risorse umane, nel contesto dell'attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009

Capo II

Città metropolitane e comunità montane

Art. 9

(Città metropolitane)

1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.

2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.

3. L'iniziativa spetta al Comune capoluogo d'intesa con gli altri eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, che contenga:

a) la delimitazione territoriale e la denominazione della città metropolitana;

b) l'ipotesi di riparto delle funzioni tra la città metropolitana e i Comuni in essa compresi;

c) l'ipotesi di eventuale revisione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.

5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.

6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.

7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.

8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.

9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla città metropolitana le funzioni della Provincia, nonché le funzioni in materia di:

a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici;

b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali;

c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.

Art. 10

(Comunità montane)

(1)(2)

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.

3. Le comunità montane esercitano funzioni amministrative nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) foreste;

c) agricoltura;

d) risparmio energetico e riscaldamento;

e) turismo;

f) commercio.

4. Le comunità montane, inoltre:

a) esercitano le ulteriori funzioni amministrative conferite dalla legge;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dai Comuni e dalla Provincia;

c) provvedono alla gestione dei servizi delegata dai Comuni;

d) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea.

5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.

6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.

7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Note:

Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 33/2015

Capo III

Potestà normativa degli enti locali

Art. 11

(Potestà normativa)

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

Art. 12

(Statuti)

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.

3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016

Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016

Art. 13

(Regolamenti)

1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 14

(Istituti di garanzia)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

3.

( ABROGATO )

(2)

4.

( ABROGATO )

(3)

5.

( ABROGATO )

(4)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

Comma 3 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

Comma 4 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

Comma 5 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

Capo IV

Funzioni amministrative

Art. 15

(Potestà amministrative)

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

a) normazione;

b) programmazione e pianificazione;

c) organizzazione e gestione del personale;

d) controllo interno;

e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;

f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

Art. 16

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Art. 19

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;

b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;

c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

a) sanità;

b) Corpo forestale regionale;

c) coordinamento regionale della protezione civile;

d) libro fondiario;

e) agricoltura.

Capo V

Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali

Art. 20

(Forme collaborative tra gli enti locali)

(2)(3)(4)(5)(6)

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

a) convenzioni;

b) associazioni intercomunali;

c) unioni dei Comuni.

c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

(1)

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008

Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011

Vedi anche quanto disposto dall'art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Art. 22

(Associazioni intercomunali)

(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.

1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.

(5)

2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:

a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;

b) la Conferenza dei sindaci.

5. La convenzione quadro disciplina:

a) l'oggetto e la durata dell'associazione;

b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;

c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;

d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;

e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.

6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013

Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

Art. 23

(Unioni di Comuni)

(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:

a) finanza e contabilità;

b) tributi;

c) commercio e attività produttive;

d) urbanistica;

e) servizi tecnici;

f) gestione del personale;

g) polizia municipale.

2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.

5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.

5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.

(5)

6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.

7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.

9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.

10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011

Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011

Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015

11  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015

Art. 24

( ABROGATO )

(1)(2)(4)

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/2016

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 25

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007

Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008

Art. 26

( ABROGATO )

(1)(4)(7)(11)(12)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007

Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 18, L. R. 24/2009

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 14/2011

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 14/2011

10  Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 14/2011

11  Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

12  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 18, L. R. 27/2014

Art. 27

( ABROGATO )

(6)(8)(10)(11)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, L. R. 12/2009

Comma 5 sostituito da art. 11, comma 17, L. R. 24/2009

Comma 2 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 14/2011

Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 14/2011

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 14, L. R. 18/2011

Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 6, L. R. 3/2012

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 27/2012

Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 34, L. R. 27/2012

10  Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.

11  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 18, L. R. 33/2015

Art. 28

( ABROGATO )

(1)(5)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006

Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 4, L. R. 14/2011

Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012

Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Art. 28 bis

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 22, L. R. 14/2012

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015

Art. 29

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008

Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

Art. 30

(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.

2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformità ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialità, di continuità del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.

3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicità delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III

SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE

Capo I

Consiglio delle autonomie locali

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 32

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/2010

Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 26, L. R. 11/2011

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 33

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 34

( ABROGATO )

(4)

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 36

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 6 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 37

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 39

( ABROGATO )

(2)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 9/2008

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 40

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 18/2011

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015

Art. 41

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 35, L. R. 22/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015

Art. 43

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015

Art. 44

( ABROGATO )

(2)(12)(13)(14)

Note:

Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 69, L. R. 17/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 70, L. R. 17/2008 . Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui al comma 71 del medesimo articolo 11.

Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009

Comma 4 ter aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009

Comma 4 quater aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009

Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 15, L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 20, L. R. 24/2009

Comma 7 ter aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 22/2010

Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 22/2010

10  Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 27/2012

11  Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 27/2012

12  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 29, L. R. 27/2012

13  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 30, L. R. 27/2012

14  Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2016

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 14, comma 12, L. R. 15/2014

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

(Norme transitorie e finali)

(2)(16)

1.

( ABROGATO )

(4)

2.

( ABROGATO )

(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(7)

5. Il Consorzio Comunità collinare del Friuli è equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(12)(13)

5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.

(1)(8)(9)(14)

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 25.

(3)(15)

5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".

(10)

5 quinquies. Nella regione Friuli Venezia Giulia la funzione di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo di cui all'articolo 18 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è esercitata:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23;

b) per i Comuni con popolazione pari o superiore a cinquemila abitanti in forma singola o tramite una delle forme associative previste dagli articoli 21, 22 e 23.

(11)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007

Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015 , relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.

Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007

Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008

Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008

Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009

10  Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010

11  Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010

12  Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014

13  Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

14  Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

15  Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014

16  I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.

Art. 47

(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.

3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:

a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;

b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unità previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.

4 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 45, comma 7, fanno carico all' unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

(1)

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

(2)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 74, L. R. 30/2007

Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 75, L. R. 30/2007

Art. 49

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunità montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);

b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);

c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);

g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.