Art. 2
(Pluralismo istituzionale)
1. Le comunità locali del Friuli Venezia Giulia, ordinate in Comuni e Province, sono autonome e rappresentano il pluralismo istituzionale e l'insieme delle relazioni umane e sociali dei territori costituenti la regione.
2. Nel Friuli Venezia Giulia i Comuni, le Province e la Regione, quali espressioni della sovranità popolare, hanno pari dignità istituzionale e ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità, nel rispetto delle proprie peculiarità.
3. Nel riconoscere il pluralismo storico, culturale e linguistico del Friuli Venezia Giulia, quale elemento fondante della comunità regionale, gli enti locali e la Regione tutelano e valorizzano le caratteristiche delle comunità locali presenti nel territorio, per concorrere allo sviluppo della società.