Legge regionale 09 gennaio 2006, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 56, L. R. 12/2009
2 Articolo 28 bis aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011
3 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 10, comma 39, L. R. 14/2012
4 Si veda quanto disposto dall'art. 10, commi da 13 a 17 L.R. 6/2013.
5 Titolo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
TITOLO I
 ELEMENTI COSTITUTIVI
Capo I
 Principi fondamentali
Art. 3
 (Vocazione internazionale)
1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.
3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresì, svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione alla Regione e ai competenti organi dello Stato.
4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni, e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.
5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d'origine e i corregionali all'estero, quale componente fondamentale della comunità regionale.
TITOLO II
 SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo I
 Regione, Province e Comuni
Art. 8
1. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia è l'ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità e ne promuove lo sviluppo.
3. I Comuni e le Province informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione e si impegnano alla cooperazione istituzionale nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria, ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
5. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni fondamentali a essi riconosciute e di quelle ulteriori, conferite loro con legge.
7. Le leggi con cui la Regione conferisce le funzioni amministrative possono anche definire le condizioni per l'esercizio in forma associata delle medesime.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 52, L. R. 12/2009
Capo II
 Città metropolitane e comunità montane
Art. 9
 (Città metropolitane)
1. Con legge regionale possono istituirsi città metropolitane nelle zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a 200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella città metropolitana continuano a costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall'istituzione della città metropolitana possieda i presupposti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali presupposti, i Comuni che non rientrano nella città metropolitana sono aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse possibile per mancanza di continuità territoriale, i consigli comunali di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti la partecipazione o meno alla città metropolitana. In caso negativo, non si fa seguito al procedimento per l'istituzione della città metropolitana.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l'istituzione della città metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate è effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L'approvazione della legge istitutiva di una città metropolitana comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali interessate, nonché la successione della città metropolitana alla provincia.
6. La legge istitutiva della città metropolitana prevede le modalità di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati, nonché norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale, ivi comprese le procedure per l'elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa statale vigente.
10. La legge istitutiva della città metropolitana può prevedere, tenuto conto dell'ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.
Art. 10
1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.
2. Le comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali.
5. Le comunità montane elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione.
6. La legge regionale stabilisce la delimitazione territoriale e i principi dell'ordinamento delle comunità montane e definisce le funzioni esercitate dagli enti locali operanti nel territorio montano.
7. Per quanto non disciplinato dalla legge, trovano applicazione nei confronti delle comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 33/2015
Capo III
 Potestà normativa degli enti locali
Art. 12
 (Statuti)
1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.
4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.
5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016
Capo IV
 Funzioni amministrative
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Capo V
 Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra enti locali
Art. 20
2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 33, comma 1, L. R. 14/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 3/2012 nel testo modificato da art. 23, comma 1, L. R. 26/2012
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 15/2014
5 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
6 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 22
1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25 bis, L. R. 17/2008
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 36, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 5/2013
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 5/2013 .Le disposizioni di cui al comma 1 bis trovano applicazione dall'anno 2013, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 11 L.R. 5/2013.
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
7 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
8 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 23
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 11/2011
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 25, comma 1, L. R. 14/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 17, L. R. 5/2013
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 40, L. R. 6/2013 , a decorrere dall'1 gennaio 2013., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 48, L. R. 27/2014
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
8 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
9 L'articolo continua ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 30, L. R. 33/2015
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 28, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 29, L. R. 33/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/2016
4 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Capo VI
 Sviluppo delle forme associative
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008
5 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
6 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 18, L. R. 24/2009
8 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 14, comma 3, L. R. 14/2011
9 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 14/2011
10 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 14/2011
11 Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 18, L. R. 27/2014
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, L. R. 12/2009
2 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 17, L. R. 24/2009
3 Comma 2 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 14/2011
5 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 14/2011
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 14, L. R. 18/2011
7 Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 6, L. R. 3/2012
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 23, L. R. 27/2012
9 Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 34, L. R. 27/2012
10 Articolo abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 18, L. R. 33/2015
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 4, L. R. 14/2011
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 35, L. R. 27/2012
5 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 32, L. R. 11/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 22, L. R. 14/2012
3 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008
2 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019
TITOLO III
 SUSSIDIARIETÀ E CONCERTAZIONE
Capo I
 Consiglio delle autonomie locali
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 26, L. R. 11/2011
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 17/2010
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Capo II
 Collaborazione tra Regione ed enti locali
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 16, L. R. 9/2008
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 18/2011
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 35, L. R. 22/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015
3 Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
TITOLO IV
 AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera f), L. R. 18/2015
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 69, L. R. 17/2008
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 70, L. R. 17/2008 . Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui al comma 71 del medesimo articolo 11.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009
5 Comma 4 quater aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 24/2009
6 Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 15, L. R. 24/2009
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 20, L. R. 24/2009
8 Comma 7 ter aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 22/2010
9 Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 22/2010
10 Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 27/2012
11 Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 28, L. R. 27/2012
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 29, L. R. 27/2012
13 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 30, L. R. 27/2012
14 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 3/2016
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 12, L. R. 15/2014
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 46
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 49, comma 3, L. R. 18/2015 , relativamente ai commi 5, 5 bis e 5 ter.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
4 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
5 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
6 Comma 3 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
7 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
8 Comma 5 bis sostituito da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008
9 Comma 5 bis interpretato da art. 12, comma 28, L. R. 12/2009
10 Comma 5 quater aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 17/2010
11 Comma 5 quinquies aggiunto da art. 12, comma 34, L. R. 22/2010
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 40, comma 1, L. R. 26/2014
13 Comma 5 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
14 Comma 5 bis abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
15 Comma 5 ter abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
16 I commi 5, 5 bis e 5 ter continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 26/2014, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione, come disposto all'art. 10, c. 46, L.R. 27/2014.
Art. 48
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.
2. Per le finalità previste dall'articolo 45 è autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.
3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 74, L. R. 30/2007
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 75, L. R. 30/2007
Art. 49
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.