Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002 (DISCIPLINA ORGANICA DEL TURISMO)

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo)

Art. 106

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(6)

2.

( ABROGATO )

(7)

3.

( ABROGATO )

(8)

4.

( ABROGATO )

(9)

5.

( ABROGATO )

(10)

6.

( ABROGATO )

(11)

7.

( ABROGATO )

(12)

8. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<4. La Regione può partecipare ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36 direttamente o attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 9.>>.

9.

( ABROGATO )

(13)

10.

( ABROGATO )

(14)

11.

( ABROGATO )

(15)

12.

( ABROGATO )

(16)

13.

( ABROGATO )

(17)

14.

( ABROGATO )

(18)

15.

( ABROGATO )

(5)

16.

( ABROGATO )

(2)

17.

( ABROGATO )

(19)

18.

( ABROGATO )

(20)

19.

( ABROGATO )

(21)

20.

( ABROGATO )

(22)

21.

( ABROGATO )

(23)

22.

( ABROGATO )

(24)

23.

( ABROGATO )

(25)

24.

( ABROGATO )

(26)

25.

( ABROGATO )

(27)

26.

( ABROGATO )

(28)

27.

( ABROGATO )

(29)

28.

( ABROGATO )

(30)

29.

( ABROGATO )

(31)

30.

( ABROGATO )

(1)

31.

( ABROGATO )

(3)

32.

( ABROGATO )

(4)

33.

( ABROGATO )

(32)

34.

( ABROGATO )

(33)

35.

( ABROGATO )

(34)

36.

( ABROGATO )

(35)

37.

( ABROGATO )

(36)

38.

( ABROGATO )

(37)(40)

39.

( ABROGATO )

(38)

40.

( ABROGATO )

(39)

41. Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 fanno carico al capitolo corrispondente al capitolo 9188 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale 2005-2007 e al bilancio per l'anno 2005, gli oneri relativi agli interventi di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16;

b) articolo 22, commi 11 e 12, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

c) articolo 53 della legge regionale 12/2002;

d) articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

e) articolo 10, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8;

f) articolo 184, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

g) articoli 2 e 4 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

h) articoli 1 e 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58;

i) articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

42. Alla rubrica del punto 3 della lettera C1 dell'allegato C alla legge regionale 2/2002 le parole: <<struttura ricettiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<unità immobiliare>>.

43. Il punto 5 della lettera C1 dell'allegato C è sostituito dal seguente: <<5. ARREDAMENTO: prevalentemente su misura 4; di serie 0>>.

44. Il punto 6 della lettera C1 dell'allegato C è sostituito dal seguente: <<6. ATTREZZATURA: nuova 4, meno di tre anni 3, più di tre anni 1>>.

45. Il punto 7 della lettera C1 dell'allegato C è abrogato.

46. Al punto 8 della lettera C1 dell'allegato C sono aggiunte le seguenti parole: <<impianti di climatizzazione 4>>.

47. Al punto 9 della lettera C1 dell'allegato C le parole: <<aria condizionata 1>> sono soppresse.

Note:

Comma 30 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 16 abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009

Comma 31 abrogato da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 32 abrogato da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Comma 15 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 bis, L.R. 2/2002, con effetto dall'1/1/2016.

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 2 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

10  Comma 5 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

11  Comma 6 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

12  Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

13  Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

14  Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

15  Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

16  Comma 12 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

17  Comma 13 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

18  Comma 14 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

19  Comma 17 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

20  Comma 18 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

21  Comma 19 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

22  Comma 20 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

23  Comma 21 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

24  Comma 22 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

25  Comma 23 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

26  Comma 24 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

27  Comma 25 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

28  Comma 26 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

29  Comma 27 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

30  Comma 28 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

31  Comma 29 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

32  Comma 33 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

33  Comma 34 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

34  Comma 35 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

35  Comma 36 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

36  Comma 37 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

37  Comma 38 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

38  Comma 39 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

39  Comma 40 abrogato da art. 105, comma 1, lettera h), L. R. 21/2016

40  Comma 38 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 105, c. 1, lett. h), L.R. 21/2016.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 107

(Disposizioni transitorie)

(3)(5)

1. Il Direttore generale della TurismoFVG è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, è nominato un Commissario straordinario incaricato di provvedere all'adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari a garantire senza interruzioni il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in campo turistico che attualmente sono in capo alle AIAT, nelle more della nomina del Direttore generale della TurismoFVG, e in particolare:

a) all'adozione di un bilancio di previsione consolidato per l'anno 2006 sulla base dei bilanci di previsione per l'anno 2006 adottati dai direttori delle AIAT, che funge da bilancio di previsione della TurismoFVG;

b) alla gestione del medesimo sino alla preposizione del Direttore generale.

3. Il Commissario si avvale di uno o più Vicecommissari, nominati con la procedura di cui al comma 2, cui può delegare compiti e funzioni riferiti alla gestione delle AIAT e alla liquidazione delle medesime. Il provvedimento di nomina determina l'indennità mensile di carica del Commissario e dei Vicecommissari, nonché la data di subentro dei medesimi al posto dei direttori delle AIAT.

4. Il Commissario straordinario svolge altresì le funzioni di Commissario liquidatore delle AIAT e provvede pertanto alla liquidazione delle medesime secondo le direttive impartite dal presente articolo e dalla Giunta regionale.

5. In particolare, entro sessanta giorni dalla nomina, i Commissari provvedono a:

a) predisporre lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà delle AIAT;

b) predisporre un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale delle AIAT;

c) predisporre la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi delle AIAT comprese le eventuali partecipazioni in società;

d) fornire alla Direzione centrale attività produttive gli elementi per l'accertamento dei residui attivi e passivi e la giacenza di cassa del bilancio consolidato AIAT per il 2006.

6. All'approvazione degli atti di cui ai commi 2, lettera a), e 5 provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive.

7. Salvo quanto previsto dal comma 14, con la delibera di approvazione degli atti di cui al comma 5 la Giunta regionale individua, con riferimento a ciascuna AIAT, i rapporti attivi e passivi nella cui titolarità subentrano rispettivamente la TurismoFVG e l'Amministrazione regionale.

8. Le AIAT sono soppresse a decorrere dalla data di comunicazione alla TurismoFVG dell'avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei documenti di cui al comma 5.

9. Sino alla definizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 13, della presente legge, dell'assetto organizzativo, continuano a operare, quali sedi operative territoriali di livello non direzionale della TurismoFVG, le strutture e gli IAT delle AIAT.

10. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 25, della presente legge, è demandata a successivi provvedimenti la definizione delle risorse materiali e umane da devolvere ai Comuni; nelle more di tale devoluzione, nei comuni in cui operano sedi e uffici AIAT, le attività di informazione e accoglienza turistica sono assicurate dalla TurismoFVG sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni competenti.

(1)

11. In relazione al disposto di cui al comma 9 e in attesa dell'adozione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 106, comma 21, della presente legge, dei provvedimenti di comando, il personale del ruolo unico regionale assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle strutture e agli IAT delle AIAT continua a prestare servizio presso dette strutture.

12. La Regione, in conformità alle disposizioni della presente legge, adegua il proprio <<Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali>>, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. , pubblicato sul 1 supplemento straordinario n. 18 del 10 settembre 2004 al BUR n. 36 dell'8 settembre 2004, e successive modifiche.

13. Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di abrogazioni, tutti i riferimenti normativi alle AIAT devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione delle medesime, alla TurismoFVG.

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale in favore delle AIAT sono confermati a favore della TurismoFVG che subentra nei mutui già attivati dalle AIAT per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

15. Alla TurismoFVG sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti alle funzioni già in capo all'Amministrazione regionale e riguardanti la promozione dell'immagine turistica regionale. A tal fine, l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di spesa.

16. Agli oneri di cui al presente Titolo si fa fronte con le risorse determinate in sede di legge finanziaria per l'anno 2006. Gli oneri relativi alle spese per il primo impianto della TurismoFVG da sostenersi nel corrente esercizio finanziario, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai bilanci delle AIAT.

17. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 106, comma 26, della presente legge, si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

17 bis. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d'area dell'ambito marino e in conformità al quadro normativo e funzionale definito dal titolo II, capo III, della legge regionale 2/2002, le azioni della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono trasferite a titolo gratuito alla TurismoFVG.

(2)(4)

Note:

Integrata la disciplina del comma 10 da art. 3, comma 2, L. R. 24/2006

Comma 17 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 7/2007

Autorizzata dall'art. 23, comma 1, L.R. 10/2012, con riferimento al disposto del comma 7, la dismissione delle partecipazioni della Regione alla società Fiera Trieste SpA. Sino alla conclusione della procedura di dismissione e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle disposizioni riferite alla partecipazione azionaria a Fiera Trieste SpA, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.

Parole sostituite al comma 17 bis da art. 25, comma 1, L. R. 10/2012

Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".

Art. 108

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16 della legge regionale 2/2002;

b) il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 2/2002;

c) l'articolo 19 della legge regionale 2/2002;

d) l'articolo 23 della legge regionale 2/2002;

e) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 2/2002;

f) il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 2/2002;

g) l'articolo 86 della legge regionale 2/2002.