Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO I

Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 65

(Definizioni)

(1)(2)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici ad uso della clientela;

b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;

d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;

e) somministrazione nel domicilio del consumatore:

1) home food: attività di produzione di alimenti e bevande destinati alla vendita al dettaglio in una cucina domestica o comunque locali adibiti principalmente ad abitazione privata;

2) home restaurant: attività caratterizzata dalla somministrazione di alimenti e bevande presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

3) catering: attività che consiste nel preparare o distribuire pasti presso il domicilio del consumatore o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprende la preparazione dei tavoli e/o buffet e il servizio di somministrazione;

4) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione di eventi nei quali l'impresa può impegnarsi anche a preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, in aggiunta alla preparazione dei tavoli e/o buffet e del servizio di somministrazione;

f) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), e successive modifiche, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;

g) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentoquaranta giorni;

h) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata per un periodo non superiore a cinquantanove giorni.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 22/2015

Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 66

(Esclusioni)

1. Le norme della presente legge non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

c)

( ABROGATA )

(1)(2)

Note:

Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2008

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 61, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 67

(Tipologia degli esercizi)

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

(1)

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.

(2)

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 2 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 68

(Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

(8)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.

2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

5. È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b);

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

c) nel domicilio del consumatore;

d) nelle attività svolte in forma temporanea;

e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro;

f) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

6. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

7. Tutti gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare al domicilio dell'acquirente, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

8. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

Note:

Parole soppresse al comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 7 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2008

Lettera h) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 1 sostituito da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 6 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 7 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 69

(Indirizzi e criteri di programmazione)

(1)

1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.

(2)

2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare:

a)

( ABROGATA )

b)

( ABROGATA )

c) i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, di sicurezza e di propensione al consumo di alcol;

d) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.

(3)(4)

4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

Note:

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2008

Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023

Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 70

(Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività)

(4)

1. La domanda di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'articolo 69, è presentata al SUAP del Comune in cui va ubicata la sede dell'attività.

2. Nella domanda di cui al comma 1 è attestato il possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'iniziativa da realizzarsi.

3. L'esame della domanda è subordinato alla disponibilità da parte del titolare dei locali nei quali intende esercitare l'attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 7/2007

Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 1, L. R. 13/2008

Parole aggiunte al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 71

(Attività temporanea)

(1)(2)

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.

3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.

Note:

Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 72

(Subingresso)

(7)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

(8)

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.

(9)

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.

(10)

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

6. Alla sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Note:

Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023

10  Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023

Art. 73

(Disposizioni per i distributori automatici)

(3)

1. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e sempre che l'esercente sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività.

2. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mediante distributori automatici collocati in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo allocato nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 70.

3. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi già autorizzati alla somministrazione o alla vendita di generi alimentari, o nelle loro immediate vicinanze, nonché nei locali non aperti al pubblico di cui all'articolo 21, comma 1, e di cui all'articolo 68, comma 5, lettere e) e f), è soggetta alla sola osservanza delle norme igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, alle norme di pubblica sicurezza.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 74

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole soppresse al comma 6 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2008

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 77

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

Art. 77 bis

(Pubblicità degli orari)

(1)

1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.

2. Il Comune può disporre per motivi imperativi le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.

Note:

Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 5/2023

Art. 78

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione debbono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

(1)

2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 13/2008