Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 90

(Vincoli di destinazione d'uso)

1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'articolo 89 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

2. In caso di violazione del vincolo di destinazione il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.