Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 87

(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)

(5)(6)

1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.

(7)(17)

1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. , che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

(8)(18)

1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.

(9)

2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 1 bis in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività.

(10)(11)

3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.

4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione copia delle schede del censimento effettuato.

(12)

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

(13)

6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

(14)

6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.

(15)

7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

(16)

Note:

Derogata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 41, L. R. 30/2007

Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera a), L. R. 24/2009

Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 52, lettera b), L. R. 24/2009

Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 26/2012

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 1, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

10  Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11  Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 6, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

12  Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 6, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

13  Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 6, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

14  Parole aggiunte al comma 6 da art. 1, comma 6, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

15  Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 6, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

16  Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 6, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

17  Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023