Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 72

(Subingresso)

(7)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l'esercizio e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

(8)

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, alla data del trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro il termine di dodici mesi a decorrere dalle predette date, pena l'applicazione di quanto disposto all'articolo 83, comma 5, lettera a), salva comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità di cui alla medesima disposizione.

(9)

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2, pena la decadenza e salva la comunicazione di proroga di cui al medesimo comma 2.

(10)

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per un anno, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

6. Alla sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Note:

Comma 4 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 5 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 5/2023

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023

10  Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 13/2023