Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 71
(Attività temporanea) (1)(2)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.
Note:1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 4/2016
2 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 5/2023