Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 68

(Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

(8)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.

2. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di ogni altra disposizione, e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relativa a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.

4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

5. È soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b);

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;

c) nel domicilio del consumatore;

d) nelle attività svolte in forma temporanea;

e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro;

f) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

6. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

7. Tutti gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto e consegnare al domicilio dell'acquirente, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

8. L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.

Note:

Parole soppresse al comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 7 da art. 16, comma 2, L. R. 13/2008

Lettera h) del comma 3 sostituita da art. 2, comma 48, lettera a), L. R. 11/2011

Comma 1 sostituito da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Comma 6 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 7 abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 5/2023