Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 67

(Tipologia degli esercizi)

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

(1)

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.

(2)

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 15/2012

Comma 2 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 26/2012