Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 49

(Posteggi)

1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di cui dall'articolo 42, comma 1, lettera a), e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

(3)(15)(17)

2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

(4)

3. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43.

(5)

4. Il Comune tiene costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.

(6)

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione, possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire con proprio regolamento specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

(1)(7)(16)(18)

6.

( ABROGATO )

(13)

7.

( ABROGATO )

(14)

8. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero di posteggi non superiore a cento, ovvero di tre concessioni per singolo settore, per un numero massimo di sei concessioni, nel caso di aree con un numero di posteggi superiore a cento.

(2)(8)

8 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.

(19)

9. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.

(9)(10)

10. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.

(11)

11. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.

12. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.

13. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43.

(12)

Note:

Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012

Parole sostituite al comma 8 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012

Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole soppresse al comma 3 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 4/2016

Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

10  Parole soppresse al comma 9 da art. 27, comma 1, lettera g), L. R. 4/2016

11  Parole aggiunte al comma 10 da art. 27, comma 1, lettera h), L. R. 4/2016

12  Parole soppresse al comma 13 da art. 27, comma 1, lettera i), L. R. 4/2016

13  Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

14  Comma 7 abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016

15  Comma 1 sostituito da art. 19, comma 4, lettera a), L. R. 9/2019

16  Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 4, lettera b), L. R. 9/2019

17  Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023

18  Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023

19  Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 13/2023