Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 41

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano anche:

a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.

b bis) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

(2)

2. Il presente titolo non si applica:

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

(3)(7)

2 bis.

( ABROGATO )

(1)(4)(8)(9)

2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.

(5)

2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

(6)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, L. R. 26/2012

Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Comma 2 ter aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Comma 2 quater aggiunto da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 16, comma 1, L. R. 19/2016

Comma 2 bis abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019