Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

(11)(12)(13)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa è svolto senza limiti relativamente alle giornate di apertura e chiusura, a eccezione dell'obbligo di chiusura nelle seguenti giornate festive: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 7/2007

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Comma 3 quater aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 8 da art. 8, comma 3, L. R. 7/2007

Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 4, L. R. 7/2007

Comma 10 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 7/2007

Comma 11 bis aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 7/2007

Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

10  Derogata la disciplina del comma 8 da art. 16, comma 1, L. R. 7/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 13/2008

11  Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dall'art. 31 della medesima L.R. 13/2008.

12  Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 ottobre 2016, come disposto all'art. 1, comma 2, della medesima L.R. 4/2016.

13  Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 1 della L.R. 4/2016.