Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.
Art. 24
(Vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
(1)(2)
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016